Con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 09/04/2020 sono state fissate le aliquote per l'anno 2020.
Ritenuto di dover procedere all’incremento di un punto dell’aliquota IMU e a seguito della soppressione della TASI, le aliquote in materia di TASI e IMU (su immobili diversi dall’abitazione principale) confluiscono da quest’anno nell’ALIQUOTA IMU UNICA del 9,6 per mille.
CODICE TRIBUTO: 3918
Le scadenze rimangono fissate al 16 GIUGNO e 16 DICEMBRE.
Per il calcolo della base imponibile, la rendita catastale degli immobili, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per nuovi moltiplicatori che variano a seconda della categoria catastale:
A (escluso A10) - Moltiplicatore 160
A/10 - Moltiplicatore 80
B - Moltiplicatore 140
C/1 - Moltiplicatore 55
C/2 - C/6 - C/7 - Moltiplicatore 160
C/3 - C/4 - C/5 - Moltiplicatore 140
D (escluso D/5) - Moltiplicatore 60 (dal 2013 65)
D/5 - Moltiplicatore 80
Il versamento può essere effettuato esclusivamente con modello F24 (e relative istruzioni), indicando il codice catastale del Comune C030, ed utilizzando i seguenti codici, come da Risoluzione n.35/E dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012:
3912 IMU - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
3913 IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3916 IMU - aree fabbricabili - COMUNE
3918 IMU - altri fabbricati - COMUNE
QUOTA IMU 2016 ALLO STATO
si ricorda che per i soli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come già avvenuto a partire dall’anno 2013 , occorre versare all’Erario il gettito I.M.U. calcolato ad aliquota standard dello 0,96%.
NOVITA' 2020:
LA BASE IMPONIBILE AI FINI IMU È RIDOTTA DEL 50 PER CENTO
per l’unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, se si verificano tutte le seguenti condizioni:
- Il contratto di comodato sia registrato
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia oppure un solo altro immobile, sito nello stesso Comune ed adibito a propria abitazione principale.
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso Comune nel quale è situato l’immobile concesso in comodato.
- il soggetto passivo del tributo attesti il possesso dei requisiti richiesti tramite apposita dichiarazione.
L’agevolazione suddetta non è applicabile alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sia che vengano adibite ad abitazione principale del comodante come pure nel caso in cui vengano concesse in comodato.