A chi è rivolto
Possono svolgere l’attività di commercio al dettaglio tutti coloro che possiedono:
- i requisiti morali previsti dal D.lgs. n. 59/2010
- i requisiti professionali, richiesti solo in caso di vendita di prodotti alimentari, previsti dal D.lgs. n. 59/2010 art. 71;
- un locale con destinazione commerciale e conforme ai vigenti regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, al regolamento edilizio e alle norme urbanistiche.
Descrizione
Si tratta dell'attività di commercio al dettaglio svolta in locali con destinazione d'uso commercio al dettaglio con una superficie destinata alla vendita non superiore a 150 mq.
Negli esercizi di vicinato è consentito vendere prodotti alimentari o non alimentari.
Come fare
Per l’avvio dell’attività, originario e/o a seguito di subentro a precedente titolare, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino al limite massimo consentito , la modifica e/o l’aggiunta del settore merceologico oggetto dell’attività l’interessato deve presentare al Comune apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) completa degli allegati richiesti
Cosa serve
Per l’avvio dell’attività, originario e/o a seguito di subentro a precedente titolare, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino al limite massimo consentito , la modifica e/o l’aggiunta del settore merceologico oggetto dell’attività l’interessato deve presentare al Comune apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) completa degli allegati richiesti
Cosa si ottiene
Esercizio di Vicinato - Avvio Attività
Tempi e scadenze
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Riferimenti Normativi
- D. Lgs. n. 114/1998
- L.R. n. 28/1999
- Legge n. 241/1990
- D.lgs. n. 59/2010
- D.lgs. n. 122/2010
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 27/03/2023