A chi è rivolto
Possono svolgere l’attività di commercio al dettaglio su area pubblica le persone fisiche, le società di persone o società di capitali regolarmente costituite e le cooperative .
Per l’esercizio dell’attività gli interessati devono possedere:
- i requisiti morali previsti dal D.lgs. n. 59/2010
- i requisiti professionali specifici - richiesti solo in caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari - previsti dal D.lgs. n. 59/2010 art. 71;
Descrizione
Si tratta dell'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche,o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.Di norma il commercio su area pubblica viene esercitato dai soggetti autorizzati mediante la partecipazione a mercati e/o a fiere e simili manifestazioni dette appunto di commercio su area pubblica. In ogni caso, in base alla vigente normativa nazionale e regionale, il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto essenzialmente con due distinte modalità:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
Come fare
Per svolgere l’attività di commercio su area pubblica sia mediante posteggio che in forma itinerante l’interessato deve presentare specifica istanza di autorizzazione.
Nel caso di attività esercitata mediante posteggio fisso (c.d. autorizzazione tipo A) il Comune competente sarà quello sede del posteggio mentre nel caso di attività esercitata in forma itinerante (c.d. autorizzazione tipo B) il Comune competente al rilascio sarà quello in cui l’interessato risiede o intende avviare la propria attività.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione (tipo A) e quindi nell’ambito di un vero e proprio mercato è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, previa ricognizione dei posteggi disponibili nell’ambito del mercato in questione a seguito di bando di concorso pubblico a cui possono partecipare i diversi interessati. Tale autorizzazione abilita anche all’esercizio del commercio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (tipo B) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, sulla base di semplice istanza dell’interessato che abbia i requisiti previsti ed abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento.
Entrambe le tipologie di autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell’ambito della Regione cui appartiene il Comune di rilascio, sia nell’ambito delle altre Regioni del territorio nazionale
Nel caso di subentro nell’attività ad un precedente titolare, l’interessato deve presentare al Comune apposita comunicazione completa degli allegati richiesti
A seguito delle più recenti modifiche normative introdotte dalla Regione Piemonte il rilascio dell’autorizzazione in ogni caso sia per la tipologia A che per la tipologia B è soggetto alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della documentazione necessaria per la verifica della regolarità fiscale. Al medesimo onere è altresì soggetto l’interessato in caso di subentro nell’attività a precedente titolare.
Dove andare
L’istanza di autorizzazione per il commercio in forma itinerante (tipo B) , va presentata in forma scritta, in duplice copia e completa degli allegati previsti, mediante consegna diretta o inoltro a mezzo posta. E’ altresì ammesso l’invio a mezzo PEC all’indirizzo poliziamunicipale@unionetralangaealtomonferrato.it. Nel caso di autorizzazione di tipo A ( posteggio fisso nell’ambito del mercato) l’istanza potrà essere presentata esclusivamente a seguito di emanazione di specifico bando pubblico e con le modalità in questo specificate.
Quanto costa
La presentazione dell’ istanza è soggetta ad imposta di bollo pari ad euro 14.62 ed un bollo di pari importo dovrà essere apposto sull’autorizzazione all’atto del rilascio.
La comunicazione (nel caso di subentro) è in carta libera e non comporta oneri a carico dell’interessato.
L’istanza di autorizzazione per il commercio in forma itinerante (tipo B) si intende accolta qualora il Comune non comunichi all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Nel caso di autorizzazione al commercio mediante utilizzo di posteggio fisso il procedimento per l’autorizzazione di tipo A si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
La SCIA, nel caso di subentri, se compilata correttamente e completa di tutti gli allegati richiesti ha efficacia immediata nel senso che l’attività di che trattasi può essere concretamente avviata immediatamente dopo la ricezione della SCIA da parte del Comune. Il Comune ha sessanta giorni di tempo per procedere alla verifica di quanto dichiarato dall’interessato nella SCIA ed eventualmente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti essenziali per lo svolgimento dell’attività adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
Cosa serve
Avvio attività, Variazioni e Subingressi
Cosa si ottiene
Avvio attività, Variazioni e Subingressi
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
- D. Lgs. n. 114/1998 s.m.i.
- L.R. n. 28/1999 s.m.i
- Legge n. 241/1990 s.m.i
- D.lgs. n. 59/2010
- D.G.R. 32_2642 /2001 s.m.i.
Riferimenti Normativi Locali
Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 27/03/2023